Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18-bis.
(Eliminazione tassazione canoni di locazione non percepiti)
1. All'articolo 26, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «ad uso abitativo» sono soppresse.
2. La disposizione di cui al comma 1 ha effetto per i canoni non percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2023.
3. Agli oneri derivanti dai commi precedenti, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, della presente legge.