Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Il Fondo di garanzia per la prima casa opera a favore di richiedenti che hanno un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro annui.»