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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.1209. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.1209.

  Al comma 3, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 350 milioni.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 168 aggiungere il seguente:

Art. 168-bis.
(Istituzione del Fondo per il sostegno dei lavoratori intermittenti dello spettacolo)

  1. Al fine di sostenere i lavoratori intermittenti iscritti al Fondo lavoratori dello spettacolo è istituito un «Fondo per il sostegno dei lavoratori intermittenti dello spettacolo».
  2. Il Fondo di cui al comma 1, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2023 ed è destinato a sostenere le lavoratrici e i lavoratori intermittenti dello spettacolo.
  3. Con decreto del Ministro della cultura, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di sostegno.

ex 168.01.