Al comma 3, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 350 milioni.
Conseguentemente, dopo l'articolo 168 aggiungere il seguente:
Art. 168-bis.
(Istituzione del Fondo per il sostegno dei lavoratori intermittenti dello spettacolo)
1. Al fine di sostenere i lavoratori intermittenti iscritti al Fondo lavoratori dello spettacolo è istituito un «Fondo per il sostegno dei lavoratori intermittenti dello spettacolo».
2. Il Fondo di cui al comma 1, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2023 ed è destinato a sostenere le lavoratrici e i lavoratori intermittenti dello spettacolo.
3. Con decreto del Ministro della cultura, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di sostegno.