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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.1199. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.1199.

  Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.
(Fondo per la ridefinizione della distribuzione territoriale degli uffici giudiziari)

  1. Al fine di incrementare i livelli di efficienza del sistema giustizia per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e garantire il diritto di accesso allo stesso, anche con riferimento agli interventi di revisione della geografia giudiziaria e di riorganizzazione degli uffici di tribunale, delle relative procure della Repubblica e degli uffici del giudice di pace, di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e n. 156, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della giustizia, un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, per la riapertura di uffici giudiziari e delle sezioni distaccate di tribunali in territori con grave carenza infrastrutturale o ad elevato tasso di criminalità organizzata.
  2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanate le modalità di attuazione, nonché i criteri e le priorità per l'assegnazione delle risorse previste dal fondo di cui al comma 1, in relazione alle esigenze richieste per il potenziamento dell'organico giudiziario. Il Ministro della giustizia, allo scopo, provvede con decreto ministeriale, alla definizione riorganizzativa della pianta organica.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.

ex 148.04.