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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.1196. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.1196.

  Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.
(Disposizioni in materia di amministrazione penitenziaria, giustizia minorile e di comunità e personale penitenziario)

  1. Al fine di rafforzare l'offerta del piano trattamentale e gestionale, la vigente dotazione organica del Ministero della giustizia è aumentata di 300 unità di personale, del comparto funzioni centrali, appartenente all'Area III e di 200 unità di personale appartenente all'Area II. Per le medesime finalità, il Ministero della giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria – dell'amministrazione penitenziaria è autorizzato, nel biennio 2023-2024, in aggiunta alle vigenti facoltà di assunzione, a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere un contingente di 500 unità di personale del comparto funzioni centrali, di cui 300 unità da inquadrare nell'area III, posizione economica F1, 100 unità nell'Area II, posizione economica F3, e 100 unità nell'Area II, posizione economica F2.
  2. Al fine di rafforzare l'offerta del piano trattamentale e gestionale, la vigente dotazione organica del Ministero della giustizia – Dipartimento della giustizia minorile e di comunità – è aumentata di 500 unità di personale, del comparto funzioni centrali, appartenente all'Area III e di 200 unità di personale appartenente all'Area II. Per le medesime finalità il Ministero della giustizia – Dipartimento della giustizia minorile e di comunità – è autorizzato, nel biennio 2023-2024, ad assumere un contingente di personale, del comparto funzioni centrali, pari a 500 unità da inquadrare nell'Area III, fascia retributiva F1, e 200 unità nell'Area II, posizione economica F2.
  3. All'articolo 21-quater, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «al fine di garantire l'omogeneità del sistema di classificazione del personale di cui al Titolo IV, Capo I, articoli 16, 17, 18 e 19, del CCNL del personale non dirigenziale del Ministero della giustizia, quadriennio 2006/2009 del 29 luglio 2010, il Ministero è autorizzato ad indire le predette procedure interne anche per il personale inquadrato nel profilo professionale di contabile, di assistente informatico, di assistente di area pedagogica e di assistente linguistico degli altri dipartimenti e direzioni.»;

   b) al comma 4, le parole: «di personale amministrativo di cancelliere e di ufficiale giudiziario» sono sostituite dalle seguenti parole: «di personale di cancelliere, di ufficiale giudiziario, di contabile, di assistente informatico, di assistente di area pedagogica e di assistente linguistico»;

   c) alla rubrica, le parole: «dell'amministrazione giudiziaria» sono sostituite dalle seguenti parole: «del Ministero della giustizia».

  4. Al fine di garantire la sicurezza degli istituti penitenziari la dotazione organica del personale di polizia penitenziaria è aumentata di 4.500 unità. Per le medesime finalità si prevede l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 4.500 unità di personale di polizia penitenziaria, in aggiunta alle facoltà di assunzione già previste a legislazione vigente e per un numero di 1.500 unità per l'anno 2023, 1.500 unità per l'anno 2024 e 1.500 unità per l'anno 2025.
  5. Si autorizza, per l'avvio delle procedure per la stipula dell'accordo negoziale dei dirigenti penitenziari, la spesa di euro 25 milioni comprensiva degli oneri a carico dell'amministrazione, che sono da ritenersi aggiuntivi all'attuale spesa relativa alle componenti fisse e continuative corrisposte al personale dirigenziale penitenziario, equiparato al primo dirigente della polizia di Stato.
  6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 120 milioni di euro per il 2023, 150 milioni per il 2024 e 205 milioni a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.

ex 148.01.