Dopo l'articolo 146, aggiungere il seguente:
Art. 146-bis.
(Beni confiscati alla criminalità organizzata)
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, comma 53, lettera c) dopo le parole: «messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente» sono aggiunte le seguenti: «, ivi compresi i beni destinati con provvedimento della Agenzia per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata».