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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.1185. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.1185.

  Dopo l'articolo 146, aggiungere il seguente:

Art. 146-bis.
(Alleggerimento oneri da indebitamento e utilizzo per maggiori spese energetiche)

  1. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «Per gli anni dal 2015 al 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2015 al 2025».
  2. Al comma 1, terzo periodo, dell'articolo 44, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «e 2021» sono sostituite con le seguenti: «, 2021, 2022, 2023 e 2024»

   b) le parole: «e al quarto» sono sostituite con le seguenti: «, al quarto, al quinto, al sesto e al settimo.».

  3. In considerazione delle difficoltà determinate dall'attuale emergenza dovuta all'aumento dei costi energetici, nel corso dell'anno 2023, gli enti locali possono effettuare operazioni di rinegoziazione o sospensione quota capitale di mutui e di altre forme di prestito contratto con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti Spa, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante deliberazione dell'organo esecutivo, fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione.
  4. In considerazione dell'emergenza dovuta all'aumento dei costi energetici, in caso di adesione ad accordi promossi dall'Associazione bancaria italiana (Abi) e dalle associazioni degli enti locali, che prevedono la sospensione delle quote capitale delle rate di ammortamento in scadenza nell'anno 2023 dei finanziamenti in essere, con conseguente modifica del relativo piano di ammortamento, tale sospensione può avvenire anche in deroga all'articolo 204, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 41, commi 2 e 2-bis, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fermo restando il pagamento delle quote interessi alle scadenze contrattualmente previste. Le sospensioni di cui al presente comma non comportano il rilascio di nuove garanzie, essendo le stesse automaticamente prorogate al fine di recepire la modifica del piano di ammortamento.

ex *146.031.