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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.1170. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.1170.

  Dopo l'articolo 145, aggiungere il seguente:

Art. 145-bis.
(Integrazione del Fondo regionale protezione civile)

  1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, finalizzato al potenziamento del sistema di protezione civile delle regioni e degli enti locali e a concorrere agli interventi diretti a fronteggiare esigenze urgenti conseguenti alle emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) del succitato decreto è integrata di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. All'onere derivante dall'attuazione del precedente periodo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021 nell'ambito dell'Unità revisionale di base di parte capitale «Fondo Speciale» dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010.
  2. Ai sensi dell'articolo 11, comma 2 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il Fondo è prioritariamente destinato dalle regioni al potenziamento e sostegno dei servizi comunali e intercomunali di protezione civile.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ex 145.010.