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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.116. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.116.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Misure in materia di welfare aziendale a sostegno della genitorialità)

  1. All'articolo 12 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142 sono apportate le seguenti modifiche:

   a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. A decorrere dal periodo d'imposta 2023, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per misure di sostegno alla genitorialità.»;

   b) al comma 2, le parole: «presente articolo» sono sostituite da: «comma 1»;

   c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   «2-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, stimati in 50 milioni di euro l'anno che costituiscono tetto di spesa, si provvede attraverso la corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

ex 15.020.