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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.1134. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.1134.

  Dopo l'articolo 140, aggiungere il seguente:

Art. 140-bis.
(Compartecipazione dello Stato alle spese sostenute dagli enti locali per i minori collocati in comunità di tipo familiare, in istituti di assistenza ed in affido familiare)

  1. Nell'ambito delle finalità della legge 4 maggio 1983, n. 184, agli enti locali che sostengono spese per l'affidamento di minori a comunità di tipo familiare o a istituti di assistenza, nonché per promuovere l'affido familiare, ai sensi dell'articolo 2 della citata legge n. 184 del 1983, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione di 300 milioni di euro per l'anno 2023. Il Fondo è destinato ai comuni per favorire la qualità dei percorsi di accoglienza in comunità ed istituti, nonché per favorire l'istituto dell'affido familiare.
  2. Una quota parte non inferiore al 10 per cento di tale Fondo è destinato al potenziamento dei percorsi di integrazione di minori con reiterate segnalazioni da parte delle Forze dell'ordine.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, e previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, ivi incluse la forma del contributo e la percentuale di compartecipazione alle spese da parte dello Stato.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.

ex 140.014.