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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.111. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.111.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025, in via sperimentale, i premi di risultato di ammontare variabile, erogati ai lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche, riferiti alla performance organizzativa e individuale, in esecuzione dei contratti collettivi integrativi, correlati a incrementi di qualità, efficienza organizzativa ed innovazione delle pubbliche amministrazioni, ai fini del miglioramento della qualità dei servizi erogati ai cittadini, alle imprese o ad altre pubbliche amministrazioni, sono soggetti, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, ad una imposta sostitutiva della imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento. Tale disposizione trova applicazione, fino a capienza delle risorse stanziate, entro il limite complessivo di 2.000 euro lordi e per i titolari di reddito da lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno precedente quello di percezione delle somme di cui al comma 1, a 70.000 euro. Per la determinazione dei premi di risultato, è computato il periodo obbligatorio di congedo di maternità.
  1-ter. Ai fini dell'accesso al beneficio fiscale di cui al comma 1-bis le pubbliche amministrazioni, in sede di confronto con i soggetti titolari della contrattazione integrativa, definiscono speciali piani o progetti che comportano innovazioni, efficientamenti o modifiche dell'organizzazione del lavoro finalizzate al miglioramento della qualità dei servizi erogati ai cittadini, alle imprese o ad altre pubbliche amministrazioni.
  1-quater. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le misure attuative delle previsioni contenute nel comma 1-bis, comprese le caratteristiche che gli incrementi di qualità, efficienza organizzativa ed innovazione delle pubbliche amministrazioni, ai fini del miglioramento della qualità dei servizi erogati ai cittadini, alle imprese o ad altre pubbliche amministrazioni, debbono possedere per consentire l'accesso dei lavoratori al beneficio fiscale.
  1-quinquies. Il beneficio di cui al comma 1-bis è riconosciuto entro il limite di spesa di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

  Conseguentemente, le risorse del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3 sono ridotte di euro 200 milioni per gli anni 2023, 2024 e 2025.

ex 15.4.