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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.1102. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.1102.

  Dopo l'articolo 137, aggiungere il seguente:

Art. 137-bis.
(Funzioni fondamentali)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dal comma 561 dall'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il comma 784 è sostituito dal seguente:

   «784. Per il finanziamento e lo sviluppo delle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane, sulla base dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, è attribuito un contributo di 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.»

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 500 milioni per l'anno 2023, 470 milioni per l'anno 2024, 450 milioni per l'anno 2025, 400 milioni per l'anno 2026, 350 milioni per l'anno 2027, 300 milioni per l'anno 2028, 200 milioni per l'anno 2029, 100 milioni per l'anno 2030, si provvede, quanto a 400 milioni per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, 350 milioni per l'anno 2027, 300 milioni per l'anno 2028, 200 milioni per l'anno 2029 e 100 milioni per l'anno 2030 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge e quanto a 100 milioni per l'anno 2023, 70 milioni per l'anno 2024 e 50 milioni per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 4, della presente legge.

ex 137.02.