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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.11. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.11.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche agli esercenti arti e professioni di cui all'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, in relazione alla spesa sostenuta nel primo trimestre 2023 per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6-bis, pari a 70 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, della presente legge.

ex 2.2.