stampa
Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.1097. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.1097.

  Dopo l'articolo 137, aggiungere il seguente:

Art. 137-bis.
(Compensazione della riduzione della spesa di cui al decreto-legge n. 95 del 2021 per servizi eccedenti la normale operatività comunale)

  1. A decorrere dall'anno 2023, un importo pari a 15 milioni di euro annui è assegnato ai comuni di cui all'articolo 30, comma 14-quinquies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e ai comuni fino a 15.000 abitanti che hanno sostenuto costi di discarica per il trattamento di siti in condizioni di «post mortem», sulla cui base hanno subito un maggiore taglio, riconducibile a tali costi, in applicazione dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, di incidenza superiore al 18 per cento sulla spesa corrente media risultante dai certificati ai rendiconti del triennio 2010-2012.
  2. I comuni beneficiari del contributo di cui al comma 1 sono individuati sulla base di una istruttoria condotta dal Ministero dell'interno e dal Ministero dell'economia e delle finanze con il supporto della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, anche avvalendosi, in caso di necessità, di apposite certificazioni richieste agli enti interessati. Il riparto dei fondi è determinato mediante uno o più decreti del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo accordo presso la conferenza Stato-città e autonomie locali, di cui il primo da emanarsi entro il 15 marzo 2023 e gli eventuali successivi da emanarsi comunque entro il 30 settembre 2023.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.

ex 137.014.