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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.1086. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.1086.

  Dopo l'articolo 136, aggiungere il seguente:

Art. 136-bis.
(Misure in materia di efficienza energetica e di sicurezza antisismica)

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 119, commi 8-bis e 8-bis.1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non si applicano:

   a) agli interventi per i quali, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, risulti effettuata, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la comunicazione di inizio lavori asseverata Superbonus (CILAS). Qualora siano richieste ulteriori autorizzazioni, quali di natura paesaggistica o antisismica, esse possono essere richieste entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

   b) agli interventi comportanti la demolizione e ricostruzione degli edifici per i quali alla data del 31 dicembre 2022 risultino avviate le relative formalità amministrative per l'acquisizione del titolo abilitativo.

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.

ex 136.02.