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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.105. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.105.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente:

   a) all'articolo 28:

   al comma 1 premettere il seguente:

  01. Per i soggetti di cui all'articolo articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi, diversi da quelli di cui al comma 1, primo e secondo periodo, con un fatturato superiore a 5 milioni di euro nell'esercizio d'imposta in corso al 1° gennaio 2022, è istituito per l'anno 2023 un contributo di solidarietà temporaneo determinato applicando un'aliquota pari al 25 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 20 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi d'imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.

   al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Il contributo aggiungere le seguenti: di cui al presente comma;

   al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: Il contributo aggiungere le seguenti: di cui al presente comma;

   al comma 2, dopo le parole: Il contributo straordinario, aggiungere le seguenti: di cui al comma 1;

   al comma 3, sostituire le parole: determinato ai sensi del comma 2 con le seguenti: determinato ai sensi dei commi 01 e 2.

   all'articolo 96, comma 1, sostituire le parole: 2.150 milioni di euro per l'anno 2023, 2.300 milioni di euro per l'anno 2024 con le seguenti: 4.650 milioni di euro per l'anno 2023, 3.100 milioni di euro per l'anno 2024.

   il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, è ridotto di 8 milioni di euro per l'anno 2025.

ex 13.4.