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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.1009. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.1009.

  Dopo l'articolo 127, aggiungere il seguente:

Art. 127-bis.
(Fondo per la tutela e la valorizzazione delle zone umide)

  1. Ai fini dello sviluppo, della valorizzazione e della tutela delle zone umide è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il «Fondo per la tutela e la valorizzazione delle zone umide», con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2023.
  2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri per il riparto del fondo di cui al comma 1 a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le modalità di monitoraggio attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e quelli a essi collegati e le modalità di revoca delle risorse.
  3. Agli oneri del presente articolo, commisurati in 50 milioni di euro per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.

ex 127.018.