All'emendamento 51.1000 del Governo, alla lettera g), capoverso «Art. 138-bis», comma 2, dopo le parole: legge 27 dicembre 2019, n. 160, aggiungere le seguenti: le parole: «da tre a cinque dodicesimi» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a sei dodicesimi, e».
Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 395 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.