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Legislatura XIX

Proposta emendativa 51.1000.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/12/2022  [ apri ]
51.1000.
(inammissibile, limitatamente alla lettera h), capoverso art. 146-bis)

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 51, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

   1-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 98, primo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023»;

   b) al comma 108, primo periodo, le parole: «per ciascuno degli anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023»;

   1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, quantificati in 1.467 milioni di euro per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fermo restando il complessivo criterio di ripartizione territoriale.
   1-quater. All'articolo 5, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023». Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 65,2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione – periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fermo restando il complessivo criterio di ripartizione territoriale.
   1-quinquies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 185, le parole: «per gli anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2021, 2022 e 2023»;

   b) al comma 187, le parole: «di 104 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 52 milioni di euro per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «159,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 107,2 milioni di euro per l'anno 2025».

   1-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 1-quinquies valutati in 55,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione – periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
   1-septies. All'articolo 1, comma 831, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 le parole: «entro il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2023» e le parole: «nel limite massimo di 1 milione di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite massimo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024». Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in euro 1 milione per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione – periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.;

   b) dopo l'articolo 92, inserire il seguente:

«Art. 92-bis.

   1. È assegnato alla regione Calabria un contributo straordinario di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 da ripartire tra i comuni della regione medesima, per la realizzazione di opere pubbliche finalizzate alla riduzione del divario infrastrutturale.
   2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

   c) dopo l'articolo 96, inserire il seguente:

«Art. 96-bis.

   1. Per l'anno 2022 la quota premiale a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, disposta dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, è pari allo 0,40 per cento delle predette risorse.
   2. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.»;

   d) all'articolo 101, dopo il comma 3, inserire il seguente:

   «3-bis. All'articolo 8, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, dopo le parole: “ex ospedale militare”, sono inserite le seguenti: “nonché per l'ulteriore sostegno degli interventi di cui al comma 2”»;

   e) all'articolo 134:

    1) dopo il comma 8, inserire i seguenti:

   «8-bis. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4, le parole: “e per i cinque anni successivi” sono sostituite dalle seguenti: “e per i sei anni successivi” e le parole: “per il 2019, il 2020, il 2021 e il 2022” sono sostituite dalle seguenti: “per il 2019, il 2020, il 2021, il 2022 e il 2023”;

   b) al comma 6, primo periodo, le parole: “di 60 milioni di euro per l'anno 2022” sono sostituite dalle seguenti: “di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023”;

   c) al comma 6, secondo periodo, le parole: “dal 2019 al 2022” sono sostituite dalle seguenti: “dal 2019 al 2023”.

   8-ter. Agli oneri derivanti dal comma 8-bis, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fermo restando il complessivo criterio di ripartizione territoriale.
   8-quater. Il Ministero delle imprese e del made in Italy, nell'utilizzare con appositi bandi le risorse stanziate dal comma 8-bis e le eventuali economie dei bandi precedenti relativi all'utilizzo delle risorse previste dall'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, può prevedere clausole di esclusione per le imprese che hanno già ottenuto le agevolazioni di cui all'articolo 46, comma 2, del predetto decreto-legge n. 50 del 2017 e che, alla data di pubblicazione dei bandi, non hanno fruito in tutto o in parte dell'importo dell'agevolazione concessa complessivamente in esito ai bandi precedenti.»;

    2) il comma 10 è sostituito dal seguente:

   «10. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: di dicembre 2022” con le seguenti: di dicembre 2023”;

   b) al comma 16, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al primo periodo, le parole: “fino all'anno di imposta 2021” sono sostituite dalle seguenti: “fino all'anno d'imposta 2022”;

    2) al secondo periodo, le parole: “e comunque non oltre il 31 dicembre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.”»;

   f) dopo l'articolo 127, aggiungere il seguente:

«Art. 127-bis.
(Prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico in Calabria)

   1. Per sostenere gli interventi per spese in conto capitale della regione Calabria volti a prevenire e a mitigare il rischio idrogeologico e idraulico in relazione al contenimento dei danni causati da tali fenomeni, è disposta l'assegnazione in favore della regione Calabria di 100 milioni di euro per l'anno 2024 e di 170 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027. Tale assegnazione è considerata nell'ambito della programmazione complessiva delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2021-2027 ed è ricompresa nel Piano per lo sviluppo e la coesione a titolarità della regione Calabria.»;

   g) dopo l'articolo 138, aggiungere il seguente:

«Art. 138-bis.
(Misure in favore dei comuni)

   1. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza determinatasi relativamente alla spesa per utenze di energia elettrica e gas, agli enti locali soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del costo dei servizi a domanda individuale, di cui all'articolo 243, comma 2, e 243-bis, comma 8, lettera b), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che per l'esercizio finanziario 2022 non riescano a garantire la copertura minima del costo di alcuni servizi prevista dall'articolo 243, comma 2, lettere a), b) e c), del medesimo decreto legislativo, non si applica la sanzione di cui al comma 5 del medesimo articolo 243.
   2. Al comma 555 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: “dal 2020 al 2022” sono sostituite dalle seguenti: “dal 2020 al 2025”.
   3. I termini di cui al primo periodo del comma 572 e di cui all'ultimo periodo del comma 577 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 30 dicembre del 2021 sono prorogati, rispettivamente, al 31 gennaio e al 31 dicembre 2023.
   4. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.»;

   h) dopo l'articolo 146, inserire i seguenti:

«Art. 146-bis.
(Asse attrezzato Chieti-Pescara)

   1. Al fine di consentire l'acquisizione nel patrimonio statale del raccordo autostradale Chieti-Pescara, denominato “Asse Attrezzato”, in gestione diretta dell'ANAS S.p.A., opera ritenuta di rilevante interesse nazionale dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in termini di strategicità per le aree metropolitane delle province di Pescara e di Chieti, è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 in favore del Consorzio per lo sviluppo industriale dell'area ChietiPescara, in liquidazione, finalizzata all'adempimento da parte del predetto Consorzio, in proprio quale debitore o mediante adempimento del terzo ai sensi dell'articolo 1180 del codice civile, delle seguenti posizioni debitorie:

   a) società Farsura Costruzioni S.p.a., in fallimento, nella misura stabilita con decreto n. 510/ES del 25 marzo 2003 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con sentenza del Tribunale dell'Aquila del 23 agosto 2022;

   b) adempimento delle obbligazioni individuate dalla sentenza n. 326 del 2001 della Corte d'Appello dell'Aquila;

   c) ulteriori posizioni debitorie accertate con sentenza passata in giudicato.

   2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 4.

Art. 146-ter.
(Disposizioni urgenti in favore del comune di Lampedusa e Linosa)

   1. In considerazione dello straordinario aumento del numero di sbarchi nell'anno 2022, al comune ai di Lampedusa e Linosa è concesso un contributo straordinario pari a euro 850.000 per l'anno 2022.
   2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 850.000 per l'anno 2022, si provvede mediante riduzione del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
   3. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.».

Il Governo