Dopo l'articolo 99, aggiungere il seguente:
Art. 99-bis.
(Istituzione di un fondo perequativo a sostegno degli enti locali per l'edilizia scolastica)
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito il Fondo perequativo a sostegno degli enti locali al fine di migliorare la qualità del patrimonio edilizio scolastico esistente, di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti termini e modalità di accesso al Fondo di cui alla presente disposizione.
Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, è ridotto di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.