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Legislatura XIX

Proposta emendativa 96.37.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/12/2022  [ apri ]
96.37.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al fine di corrispondere tempestivamente alle richieste di prestazioni ambulatoriali, screening e di ricovero ospedaliero non erogate nel periodo dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-CoV-2, e, contestualmente allo scopo di ridurre le liste di attesa conseguentemente incrementate negli anni successivi, a decorrere dal 2023 è autorizzata la spesa per complessivi 500 milioni di euro, per l'anno 2023, a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato che è conseguentemente incrementato. Tale autorizzazione di spesa include l'importo massimo di 150 milioni di euro di cui al comma 277 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
  1-ter. Al finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente.
  1-quater. Per l'accesso alle risorse di cui al comma 1-bis, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, da presentare al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze per la relativa approvazione, alla definizione di un Piano operativo regionale per il recupero delle liste di attesa, con la specificazione degli obiettivi da raggiungere, dei modelli organizzativi prescelti, dei tempi di realizzazione, di un dettagliato cronoprogramma e della destinazione delle risorse. L'attuazione e il rispetto del Piano operativo regionale per il recupero delle liste di attesa sarà oggetto di specifico monitoraggio da parte del Ministero della salute, che procederà all'assegnazione delle relative risorse alle regioni solo a seguito della verifica positiva riguardo al raggiungimento degli obiettivi di recupero concordati e contenuti nel Piano operativo.

  Conseguentemente, all'articolo 152, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024;

   b) al comma 4, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.