stampa
Legislatura XIX

Proposta emendativa 96.026.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/12/2022  [ apri ]
96.026.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Norme in materia di incremento di borse di studio in medicina generale, di contratti di specializzazione medica e di assistenza per le persone senza dimora)

  1. Al fine di attivare ulteriori borse di studio per i medici che partecipano ai corsi di formazione specifica in medicina generale, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, nonché di concorrere al finanziamento delle spese di organizzazione dei corsi medesimi, le disponibilità vincolate sul Fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 325 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 467, sono incrementate di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
  2. Al fine di incrementare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è autorizzato un incremento di spesa pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023, di 100 milioni di euro per l'anno 2024, di 150 milioni di euro per l'anno 2025, di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
  3. Il 10 per cento dell'incremento dei contratti di formazione specialistica di cui al comma 1 è riservata alla scuola di specializzazione in pediatria.
  4. Al fine di garantire la tutela della salute quale diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività all'articolo 19, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le persone senza dimora, prive della residenza anagrafica nel territorio nazionale e/o all'estero, hanno diritto di iscriversi negli elenchi relativi al sistema sanitario regionale in cui si trovano».
  5. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono indicate le linee guida per l'attuazione di appositi programmi di monitoraggio, di prevenzione e di cura delle persone senza dimora, iscritte negli elenchi delle aziende sanitarie locali ai sensi dell'articolo 19, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, come modificato dal comma 4 con il concorso delle strutture sanitarie, degli uffici comunali e delle associazioni di volontariato e di assistenza sociale.
  6. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 4 sono stanziati 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 a valere sul Fondo sanitario nazionale.
  7. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 110 milioni di euro per l'anno 2023, a 160 milioni di euro per l'anno 2024, 210 milioni di euro per il 2025 e 260 milioni di euro a decorrere dal 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3.