Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:
Art. 96-bis.
(Modifica quota premiale FSN)
1. Per l'anno 2022 la quota premiale a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, disposta dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, è pari allo 0,40 per cento delle predette risorse.
2. A decorrere dall'anno 2023 la quota premiale a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, disposta dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, è pari allo 0,50 per cento delle predette risorse.
3. I criteri per il riparto della quota premiale di cui ai periodi primo e secondo del presente comma sono annualmente indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.