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Legislatura XIX

Proposta emendativa 92.06.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/12/2022  [ apri ]
92.06.

  Dopo l'articolo 92, aggiungere il seguente:

Art. 92-bis.

  1. All'articolo 100, comma 7, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera b), numero 2.1)» sono aggiunte le seguenti: «e comma 3».
  2. All'articolo 100, comma 8, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2020, n. 126, le parole: «15 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «15 febbraio 2023» e le parole: «30 settembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2023».
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi precedenti, pari a 20 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.