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Legislatura XIX

Proposta emendativa 90.4.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/12/2022  [ apri ]
90.4.

  Dopo l'articolo 90, aggiungere il seguente:

Art. 90-bis.
(Fondo per la realizzazione di barriere antirumore e antinquinamento per ferrovie e aeroporti urbani)

  1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un apposito Fondo, con una dotazione finanziaria di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, destinato a finanziare interventi relativi a programmi per l'installazione di barriere antirumore ed antinquinamento nei quartieri delle città che si trovano nelle adiacenze dei binari ferroviari o di aeroporti urbani. Sono altresì ammissibili al finanziamento le spese tecniche connesse alla realizzazione degli interventi, ivi incluse le spese di assistenza al responsabile unico del procedimento.
  2. I programmi di cui al comma 1 sono elaborati sulla base di Piani di intervento realizzati da Ferrovie dello Stato e dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti approva con proprio decreto, sentito il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il medesimo decreto si individua la quota ci finanziamento a carico di ENAC per la realizzazione di barriere antirumore e antinquinamento relative agli aeroporti urbani.
  3. Con il decreto di cui al comma 2 vengono altresì individuati gli standard minimi di rispetto del principio ambientale di non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali di cui al vigente regolamento europeo sulla tassonomia.
  4. Il monitoraggio degli interventi avviene tramite i sistemi informativi della piattaforma BDAP; in caso di mancata o parziale realizzazione, le corrispondenti risorse assegnate sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui al comma 1.

  Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge è ridotto di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.