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Legislatura XIX

Proposta emendativa 9.1.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/12/2022  [ apri ]
9.1.

  Dopo il comma 9, aggiungere, in fine, il seguente:

  9-bis. Le disposizioni del presente articolo e quelle dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, come modificato dal decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, non si applicano agli impianti delle società cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643. A tal fine è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro, che costituisce limite di spesa, a decorrere dall'anno 2023.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.