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Legislatura XIX

Proposta emendativa 85.04.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/12/2022  [ apri ]
85.04.

  Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.
(Misure compensative in favore del settore portuale)

  1. Al fine di contrastare gli effetti economici negativi, derivanti dal conflitto bellico in corso e consentire agli scali marittimi nazionali e alle imprese che effettuano operazioni portuali di recuperare quote di traffico e condizioni di competitività già condizionate dall'emergenza pandemica, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2023, nei confronti delle Autorità del sistema portuale non applicano ai canoni delle concessioni demaniali rilasciate ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994 e successive modificazioni e a quelle relativi alle concessioni per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto ai passeggeri, l'aggiornamento previsto all'articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.
  2. Al fine di compensare le autorità di sistema portuale per le minori entrate dovute all'attuazione della misura di cui al comma precedente, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con dotazione pari a 15 milioni di euro per l'anno 2023. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di ripartizione e le modalità attuative previste dal presente articolo.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 18 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni.