Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità)
1. Al fine di dare seguito al dettato dell'articolo 119 della Costituzione e riconoscere le peculiarità delle isole e promuovere le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito fondo per garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia e da e per la Sardegna, con una dotazione di 75 milioni di euro a decorre dall'anno 2023.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai cittadini residenti nel territorio della Regione Siciliana e della regione autonoma della Sardegna.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità attuative del nuovo regime tariffario con particolare riferimento:
a) alla quantificazione dello sconto;
b) alle modalità e ai termini del rimborso.
Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 325 milioni.