Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:
Art. 78-bis.
(Norma di interpretazione autentica dell'articolo 226 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)
1. L'articolo 226 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si interpreta nel senso che l'applicazione delle disposizioni ivi contenute non è limitata al periodo temporale di dichiarazione della relativa emergenza sanitaria, a causa del perdurare delle condizioni di disagio sociale ed economico conseguenti all'insorgenza della pandemia.