Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:
Art. 78-bis.
(Rifinanziamento Fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154)
1. Al fine di fornire un aiuto concreto alle imprese e alle famiglie colpite da calamità naturali, la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, viene indicata in 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
2. L'aiuto è attribuito secondo termini e modalità già stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. La dotazione indicata tiene conto dell'ammontare degli importi indicati nelle richieste di indennizzo pervenute nel 2021 e nel corrente anno.
3. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.