Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:
Art. 78-bis.
(Integrazione dotazione finanziaria del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2022-2024)
1. La dotazione finanziaria del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2022-2024 di cui all'articolo 2, comma 5-decies del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è integrata di euro 8 milioni, sulla base delle necessità della programmazione, per l'annualità 2023.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.