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Legislatura XIX

Proposta emendativa 78.02.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/12/2022  [ apri ]
78.02.

  Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

Art. 78-bis.
(Reddito alimentare)

  1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo con una dotazione pari a 50 milioni di euro.
  2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato a finanziare la sperimentazione del Reddito alimentare, quale misura per combattere lo spreco e la povertà alimentare.
  3. Il reddito alimentare di cui al comma 2 è finalizzato all'erogazione ai soggetti in condizioni di povertà assoluta, di pacchi alimentari realizzati con l'invenduto della distribuzione alimentare, da prenotare mediante una applicazione e ritirare presso uno dei centri di distribuzione ovvero ricevere nel caso di categorie fragili.
  4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative del presente articolo, la platea dei beneficiari, le forme di coinvolgimento dei soggetti del terzo settore.
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.