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Legislatura XIX

Proposta emendativa 77.029.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/12/2022  [ apri ]
77.029.

  Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:

Art. 77-bis.
(Istituzione del fondo per il risarcimento dei danni agli allevatori e agli agricoltori)

  1. Ai fini della tutela delle produzioni agricole, nonché della biodiversità, è istituito presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste un fondo destinato al risarcimento di eventuali danni ad allevatori e agricoltori, arrecati dalle popolazioni di orsi e lupi, con una dotazione pari a 2 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2023, 2024 e 2025.
  2. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con proprio decreto da emanare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 determina criteri e modalità per l'erogazione dei fondi, valutando l'opportunità di prevedere un meccanismo di erogazione preferenziale dei fondi per quegli allevatori che possano dimostrare di aver applicato sistemi di prevenzione delle predazioni.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

   2023: -2.000.000;
   2024: -2.000.000;
   2025: -2.000.000.