Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:
Art. 64-bis.
(Deroga alla disciplina dei contratti a tempo determinato)
1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 19, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, non si applicano ai rapporti di lavoro a tempo determinato dei dipendenti dei gruppi parlamentari e dei gruppi consiliari costituiti, rispettivamente, presso il Parlamento e presso i Consigli regionali e i Consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, che possono avere una durata massima pari alla durata della legislatura nel corso della quale sono stipulati.»;
b) all'articolo 21, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. I limiti previsti dal presente articolo non si applicano altresì ai rapporti di lavoro a tempo determinato dei dipendenti dei gruppi parlamentari e dei gruppi consiliari costituiti, rispettivamente, presso il Parlamento e presso i consigli regionali e i consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano.»;
c) all'articolo 23, comma 2, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:
«f-bis) dai gruppi parlamentari e dai gruppi consiliari costituiti, rispettivamente, presso il Parlamento e presso i consigli regionali e i consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano».
2. Le disposizioni di cui al presente articolo possono trovare applicazione ai contratti già in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, previo accordo tra lavoratore e datore di lavoro.