stampa
Legislatura XIX

Proposta emendativa 63.13.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/12/2022  [ apri ]
63.13.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  2-bis. Per le finalità di cui all'articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 4 milioni di euro per l'anno 2023. Le risorse stanziate ai sensi del primo periodo sono ripartite secondo i criteri stabiliti dall'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 142 del 20 giugno 2022.
  2-ter. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 4 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.

  Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: misure antitratta aggiungere le seguenti: e ulteriore rifinanziamento del Fondo di sostegno alle donne vittime di violenza.