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Legislatura XIX

Proposta emendativa 63.11.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/12/2022  [ apri ]
63.11.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  2-bis. L'articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è sostituito dal seguente:

«Art. 105-bis.

   1. Al fine di favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza di genere e domestica, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. Le risorse stanziate ai sensi del primo periodo sono ripartite secondo criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata istituita ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le Commissioni parlamentari competenti esprimono il parere sul decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nel termine di trenta giorni.
   2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.».