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Legislatura XIX

Proposta emendativa 57.16.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/12/2022  [ apri ]
57.16.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  7-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si interpretano nel senso che l'esonero ivi previsto risulta cumulabile in sequenza con quello di cui alle disposizioni dell'articolo 1, comma 10, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove sussista un residuo di contribuzione sgravabile e nei limiti della medesima contribuzione dovuta, anche qualora lo sgravio di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 104 del 2020 fosse stato utilizzato prima rispetto allo sgravio previsto dalle disposizioni dell'articolo 1, comma 10, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.