Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:
Art. 51-bis.
(Detrazioni fiscali per il recupero delle acque meteoriche)
1. È riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda per le spese sostenute, per una quota pari al 65 per cento, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, per l'installazione e messa in opera di impianti certificati di recupero e riutilizzo delle acque meteoriche per un valore massimo di detrazione di 30 mila euro.
Conseguentemente, all'articolo 152, sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2023.