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Legislatura XIX

Proposta emendativa 28.14.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/12/2022  [ apri ]
28.14.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. Per i soggetti di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), diversi da quelli di cui al comma 1, primo e secondo periodo, con un fatturato superiore a 5 milioni di euro nell'esercizio d'imposta in corso al 1° gennaio 2022, è istituito per l'anno 2023 un contributo di solidarietà temporaneo determinato applicando un'aliquota pari al 25 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 20 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi d'imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.

  Conseguentemente:

   a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Il contributo inserire le seguenti: di cui al presente comma;

   b) al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: Il contributo inserire le seguenti: di cui al presente comma;

   c) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: contributo di solidarietà inserire le seguenti: di cui al comma 1;

   d) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: contributo straordinario aggiungere le seguenti: di cui al comma 1;

   e) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: determinato ai sensi del comma 2 con le seguenti: determinato ai sensi dei commi 01 e 2;

   f) all'articolo 65, dopo il comma 2, inserire il seguente:

   2-bis. In ragione degli eccezionali aumenti dei prezzi, in aggiunta a quanto disposto dall'articolo 4, comma 11, del decreto legislativo 29 dicembre 2021 n. 230, è autorizzata una spesa di 2,5 miliardi di euro per incrementare, limitatamente all'anno 2023, gli importi dell'assegno di cui all'articolo 1 del medesimo decreto legislativo, come individuati della tabella 1, e le relative soglie ISEE.