Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
Art. 22-bis.
(Disposizioni in materia di compensazione)
1. Il limite massimo di cui al comma 1 dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come elevato dall'articolo 1, comma 72, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è ulteriormente elevato a cinque milioni di euro per i soggetti esercenti attività d'impresa che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di amministrazioni pubbliche e altri soggetti e società ai sensi dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Conseguentemente, all'articolo 152:
il comma 3 è soppresso;
dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.