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Legislatura XIX

Proposta emendativa 21.047.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/12/2022  [ apri ]
21.047.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Caregivers familiari e cure palliative)

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 10, comma 1, lettera b), dopo le parole: «quelle di assistenza specifica» sono aggiunte le seguenti: «nonché quelle inerenti alla retribuzione e contribuzione per gli addetti ai servizi domestici e alla assistenza personale o familiare, ivi compresi i soggetti di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205»;

   b) all'articolo 10, comma 2, l'ultimo periodo è soppresso;

   c) all'articolo 15 la lettera i-septies) è soppressa.

  2. All'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «con una dotazione di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025».
  3. All'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I rapporti di dipendenza con caregiver familiari sono compatibili con l'esercizio di libere professioni e con altri contratti di lavoro dipendente, per i quali è applicata l'aspettativa finché venga prestata assistenza in ragione di un periodo pari o superiore alle 35 ore settimanali ovvero un regime di part time in caso di occupazione finalizzata all'assistenza di durata inferiore al medesimo montante orario settimanale. L'eventuale differenza di standard contributivi rispetto allo status precedente all'occupazione come caregiver dà luogo a una relativa contribuzione figurativa, che è disciplinata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».
  4. All'articolo 33, comma 7, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e ai caregiver familiari di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205».
  5. Alla legge 15 marzo 2010, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

   «4-bis. La erogazione dei fondi per il funzionamento dei Sistemi sanitari regionali è condizionata alla presentazione entro il 30 gennaio di ciascun anno da parte di ogni regione di un piano di potenziamento delle cure palliative, al fine di raggiungere entro il 2028 il 90 per cento della relativa popolazione. Il monitoraggio è affidato ad AGENAS che lo realizza a cadenze semestrali. Il mancato rispetto del piano determina la decurtazione del 10 per cento dei fondi di cui al primo periodo, programmati per l'anno successivo»;

   b) all'articolo 12, comma 2, la parola: «100» è sostituita dalla seguente: «300».

  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.