stampa
Legislatura XIX

Proposta emendativa 16.03.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/12/2022  [ apri ]
16.03.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Disposizioni finanziarie per le imprese operanti nel settore del commercio di prodotti di consumo al dettaglio)

  1. Le quote di ammortamento del costo dei fabbricati strumentali per l'esercizio dell'impresa, operante prevalentemente nei settori indicati al comma 2, sono deducibili in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione al costo degli stessi fabbricati del coefficiente del 6 per cento. La disposizione di cui al primo periodo si applica limitatamente ai fabbricati strumentali utilizzati per l'attività svolta nei settori indicati al comma 2.
  2. L'impresa deve svolgere quale attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO: 47.11.10 (Ipermercati); 47.11.20 (Supermercati); 47.11.30 (Discount di alimentari); 47.11.40 (Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari); 47.11.50 (Commercio al dettaglio di prodotti surgelati); 47.19.10 (Grandi magazzini); 47.19.20 (Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici); 47.19.90 (Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari); 47.21 (Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati); 47.22 (Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi specializzati); 47.23 (Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati); 47.24 (Commercio al dettaglio di pane, torte, dolciumi e confetteria in esercizi specializzati); 47.25 (Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati); 47.26 (Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco in esercizi specializzati); 47.29 (Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati).
  3. Le imprese il cui valore del patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività dell'impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio d'impresa, aderenti al regime di tassazione di gruppo di cui agli articoli 117 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono avvalersi della disposizione di cui al comma 1 in relazione ai fabbricati concessi in locazione ad imprese operanti nei settori di cui al comma 2 e aderenti al medesimo regime di tassazione di gruppo.
  4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono adottate le disposizioni di attuazione dei commi da 1 a 3.
  5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e per i successivi quattro periodi d'imposta.
  6. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è costituito un fondo destinato alla attenuazione degli oneri fiscali connessi alla cessione gratuita da parte di imprese di commercio di prodotti di consumo al dettaglio nell'ambito di manifestazioni a premi di materiale informatico e didattico per le esigenze di istruzione delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e degli asili nido, nonché delle strutture di assistenza sociale in favore dei minori, gestiti da enti pubblici o privati nonché da enti religiosi, nel rispetto delle previsioni in materia di regime «de minimis». Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottati termini e modalità di attuazione del presente comma. La dotazione finanziaria del predetto fondo è pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023.

  Conseguentemente:

   a) all'articolo 152, apportare le seguenti modificazioni:

    1) al comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 48,9 milioni di euro per l'anno 2023, 370,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027, 421,9 milioni di euro per l'anno 2028 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029, e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2023;

    2) aggiungere, in fine, il seguente comma:

   «3-bis. Entro il 28 febbraio 2023 le banche e la società Poste Italiane versano su apposito conto della Tesoreria dello Stato un importo pari alle somme depositate sui conti correnti dedicati previsti dall'articolo 1, commi da 63 a 67, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e alle somme depositate ai sensi dell'articolo 2342, secondo comma, del codice civile, giacenti alla data del 16 febbraio 2023. Entro il giorno 16 di ciascun mese, a decorrere dal mese di marzo 2023, sono effettuati dalle banche e dalla società Poste Italiane i versamenti di importo pari alla differenza tra le somme depositate successivamente al giorno 16 del mese precedente e quelle utilizzate per le finalità di cui al primo periodo. Con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le regolazioni contabili e le altre modalità di attuazione del presente comma.»;

   b) all'articolo 28, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2022 n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022 n. 79, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Nelle more della individuazione del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, la stessa è effettuata dal collegio sindacale.