Dopo l'articolo 146, aggiungere il seguente:
Art. 146-bis.
1. Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato da tre a cinque dodicesimi per l'anno 2023.