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Legislatura XIX

Proposta emendativa 138.04.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/12/2022  [ apri ]
138.04.

  Dopo l'articolo 138, aggiungere i seguenti:

Art. 138-bis.

  1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, per gli anni 2022 e 2023 gli enti locali possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione e i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fatta eccezione per le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 4-bis, del medesimo testo unico, anche a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica e gas, non coperti da specifiche assegnazioni statali, riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa degli esercizi 2022 e 2023 e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019.
  2. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 866, lettera b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, con riferimento agli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025, esclude dal novero delle spese correnti ricorrenti quelle derivanti dall'entrata in funzione di infrastrutture per il trasporto pubblico locale.
  3. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e dell'aumento eccezionale della spesa per consumi energetici che originano impatti negativi sugli equilibri correnti del bilancio di previsione, limitatamente all'esercizio finanziario 2023, gli enti locali possono impiegare le quote di avanzo di amministrazione destinate agli investimenti ai fini della salvaguardia degli equilibri del bilancio corrente di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 138-ter.

  1. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «Per gli anni dal 2015 al 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2015 al 2027».