Dopo l'articolo 138, aggiungere il seguente:
Art. 138-bis.
(Investimenti in progetti di rigenerazione urbana)
1. A decorrere dall'anno 2023, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono individuati i criteri e le modalità di ammissibilità delle istanze e di assegnazione dei contributi finalizzati a favorire gli investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale di cui all'articolo 1, comma 534 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e all'articolo 1, comma 42 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.