Dopo l'articolo 137, aggiungere il seguente:
Art. 137-bis.
(Differimento termini)
1. Il termine del 31 dicembre 2022 previsto dall'articolo 44, comma 7, lettera b), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per generare obbligazioni giuridicamente vincolanti, è da intendersi differito al 31 dicembre 2023. Il termine del 30 giugno 2023 previsto dall'articolo 44, comma 7-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per generare obbligazioni giuridicamente vincolanti, è da intendersi differito al 30 giugno 2024.