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Legislatura XIX

Proposta emendativa 127.08.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/12/2022  [ apri ]
127.08.
(inammissibile per estraneità di materia limitatamente al comma 4)

  Dopo l'articolo 127, aggiungere il seguente:

Art. 127-bis.
(Disposizioni per la mitigazione del rischio idrogeologico e per la tutela del territorio)

  1. Il Fondo da ripartire di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è rifinanziato per 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. Le predette risorse sono ripartite nel settore di spesa relativo alla difesa del suolo e al dissesto idrogeologico. Restano fermi i criteri di utilizzo del fondo di cui al citato comma 140. I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto del fondo di cui al primo periodo sono adottati entro il 30 giugno 2023.
  2. Per il completamento della carta geologica ufficiale d'Italia alla scala 1:50.000, la sua informatizzazione e le attività ad essa strumentali, all'articolo 1, comma 103, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «per ciascuno degli anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023».
  3. Al fine di potenziare le attività di sorveglianza e di tutela del territorio e di disincentivare l'esecuzione di lavori senza titolo o in difformità dalle norme e dagli strumenti urbanistici, nonché di sostenere gli oneri a carico dei comuni per l'immediata demolizione delle opere abusive, il Fondo per le demolizioni delle opere abusive, di cui all'articolo 32, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è incrementato di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2023 e il Fondo di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.
  4. Per l'attuazione delle finalità di cui al comma 3, all'articolo 41 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «In caso di mancata demolizione entro il termine di centottanta giorni dall'accertamento dell'abuso edilizio da demolire, la competenza è trasferita all'ufficio del prefetto, che provvede alla demolizione avvalendosi degli uffici del comune nel cui territorio ricade l'abuso edilizio da demolire, per ogni esigenza tecnico-progettuale».

   b) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

   «2-bis. Se i provvedimenti repressivi del comune in materia sono impugnati, decorso il termine di cui al comma 1 il ricorrente, a pena di improcedibilità, notifica il ricorso all'ufficio del prefetto della provincia nella cui circoscrizione ricade l'abuso edilizio. L'ufficio del prefetto dopo la sentenza definitiva che respinge il ricorso procede ai sensi dei commi 1 e 2.
   2-ter. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano, altresì, in relazione alle opere abusive per le quali l'abuso sia stato accertato in data antecedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione come modificata dall'articolo 10-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.».

  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 340 milioni di euro per l'anno 2023, 320 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.