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Legislatura XIX

Proposta emendativa 126.03.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/12/2022  [ apri ]
126.03.

  Dopo l'articolo 126, aggiungere il seguente:

Art. 126-bis.
(Finanziamento per la messa in sicurezza del sito ex Cagi Metal – Brescia)

  1. Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi di cui all'articolo 126-bis del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, per la messa in sicurezza e il risanamento dei siti con presenza di rifiuti radioattivi anche prodotti da interventi di bonifica di installazioni industriali contaminate da sostanze radioattive a seguito di fusione accidentale di sorgenti radioattive o per il rinvenimento di sorgenti orfane di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, che comportano pericoli rilevanti per la pubblica incolumità, per l'anno 2023 il fondo di cui al comma 536 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 2 milioni di euro. L'incremento di cui al periodo precedente è destinato a finanziare la messa in sicurezza del sito «ex Cagi Metal – Brescia».
  2. Per l'anno 2023, le risorse del fondo di cui al comma 1 già assegnate ma non utilizzate sono destinate alla messa in sicurezza e al risanamento dei siti contaminati localizzati nel medesimo comune nel cui territorio insistono i siti per la cui bonifica le risorse erano state originariamente destinate.
  3. Le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 536 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, non si applicano alle ipotesi in cui il comune abbia provveduto ad eseguire l'intervento di bonifica in sostituzione della competente Autorità. Nelle medesime fattispecie di cui al periodo precedente, al comune non può essere richiesta la restituzione delle risorse utilizzate per l'espletamento degli interventi di bonifica.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui al comma 200 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.