Sopprimerlo.
Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 66, dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:
1-bis. All'articolo 27-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: «per un periodo di dieci giorni lavorativi» sono sostituite con le seguenti: «per un periodo fino a novanta giorni nel limite massimo delle risorse disponibili pari a 999,7 milioni di euro per l'anno 2023, 1.071,6 milioni di euro per l'anno 2024 e 1.104,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.»;
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di fruizione del congedo di cui al comma 1 tenendo conto dei limiti delle risorse disponibili».
b) all'articolo 152, sopprimere i commi 3 e 4.