Dopo l'articolo 118, aggiungere il seguente:
Art. 118-bis.
(Implementazione del sistema di allarme pubblico IT-Alert)
1. Allo scopo di consentire l'adeguamento in termini tecnologici e di sicurezza del sistema di allarme pubblico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera uuu), del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a provvedere nel limite di spesa di 20 milioni di euro per l'esercizio 2023.
2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3 della presente legge.